Circolare Miur- vaccini             Allegato 1 per famiglie           Allegato 2 per operatori scolastici

 

SINTESI DEGLI OBBLIGHI VACCINALI CON RIFERIMENTO ALL’ISCRIZIONE SCOLASTICA

 

Tenuto conto delle norme di riferimento, dal corrente anno scolastico 2017/2018, Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste scuole.

 

Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione.

 

Entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia ed  entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo, le famiglie sono tenute a presentare la relativa documentazione tramite un’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione oppure un’autocertificazione per l’omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre …), e l’immunizzazione da malattia; in particolare, l’avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante ovvero dagli esiti  dell’analisi  sierologica.

Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.

 

Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, dovrà essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

 

 

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

– I bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia;

– I bambini da 6 a 16 anni, invece, possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni; l’ASL contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

 

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non verrà applicata la sanzione se si provvederà a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

 

L’apposito modello di dichiarazione sostitutiva (IN ALLEGATO)  può essere utilizzato dalle famiglie per attestare la situazione vaccinale dei bambini e ragazzi. Nel caso di più figli, dovrà essere prodotta una dichiarazione per ciascuno di essi.

 

La documentazione/autocertificazione richiesta potrà essere consegnata, entro le scadenze sopra riportate:

–   aI docenti di classe/sezione, in busta chiusa;

  • alla segreteria dell’istituto presso inserire indirizzo scuola negli orari di apertura al pubblico;
  • tramite mail all’indirizzo anic849002@istruzione.it allegando la scansione di un documento di identità del genitore.

 

 

NORME DI RIFERIMENTO

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

Decreto legge

Guida ai nuovi obblighi vaccinali